Art. 17.
(Ufficio dell'Autorità).

      1. All'Ufficio dell'Autorità, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite agli organi di vertice e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
      2. All'Ufficio dell'Autorità è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
      3. Il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità è stabilito nel limite di novanta unità.
      4. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale, l'Autorità definisce:

          a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 16, tenuto conto delle specifiche esigenze relative alle singole cause di discriminazione;

          b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

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          c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

          d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità indipendenti, al personale è attribuito il medesimo trattamento economico del personale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

          e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      5. L'Ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. Si applicano l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
      6. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi il personale di cui al comma 5 e gli esperti e i consulenti di cui comma 8.
      7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      8. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, l'Autorità

 

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può avvalersi di esperti e consulenti esterni, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
      9. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 8 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
      10. Il personale addetto all'Ufficio dell'Autorità e i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine ad atti o circostanze che non devono essere divulgati.
      11. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità addetto agli accertamenti di cui all'articolo 20 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
      12. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.